Fiscalità e tasse noleggio

Aspetti fiscali e deducibilità

Il noleggio a lungo termine ad aziende e professionisti di accedere a molteplici vantaggi, come ad esempio approfittare delle detrazioni fiscali.
Le soluzioni che vi offre Innovation Solution sono studiati ad hoc per offrire il meglio a coloro che scelgono il noleggio auto a lungo termine al posto dell’acquisto.

Percentuali di deducibilità dei canoni del noleggio

Detrazione IVA Deduzione imposte dirette
Esercenti arti e professionisti 40% Deducibilità al 20% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non eccede 3.615,20 Euro, (nessun limite di importo per la parte di canone riferita ai servizi) limitatamente ad un solo veicolo e con ragguaglio all’anno
Aziende – Uso strumentale 100% 100%
Aziende – Uso non strumentale 40% Deducibilità al 20% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non eccede 3.615,20 Euro, (nessun limite di importo per la parte di canone riferita ai servizi)
Aziende – Uso promiscuo a dipendenti 40% Deducibilità nella musura del 70% dei costi totali
Agente o rappresentante di commercio 100% Deducibilità al 80% nel limite dell’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che non eccede 5.165 Euro, con ragguaglio all’anno
Società semplici e associazioni 40% Deducibilità al 20% nel limite di 3.615,20 Euro, soltanto per un veicolo per ogni socio o associato e con ragguaglio all’anno

Domande frequenti sui vantaggi fiscali del noleggio a lungo termine

Sono deducibili in misura pari al 100% del loro ammontare, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli che:

1 – sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa:
per natura (ossia quando è di norma non suscettibile di impiego al di fuori di una attività produttiva; rientrano in questa categoria tutti i mezzi c.d. commerciali);
per destinazione esclusiva all’attività (un bene si considera strumentale per destinazione, nell’ipotesi in cui l’attività stessa non possa essere realizzata senza il suddetto bene; ad esempio le autovetture lo sono per le società di autonoleggio, o di autotrasporto)

2 – perché impiegati con finalità pubbliche (c.d. veicoli “ad uso pubblico”)
In entrambi i casi deve comunque essere rispettato il principio di inerenza con l’attività esercitata.

Sono veicoli artificiosamente immatricolati come autocarri, e, pertanto, apparentemente considerabili strumentali per natura.

I requisiti sono:
1 – immatricolazione o reimmatricolazione come “N1” (trasporto di merci), con codice carrozzeria “F0” (furgone);

2 – più di tre posti passeggeri;

3 – rapporto tra potenza del motore in Kw e portata del veicolo in tonnellate (ottenuta come differenza tra massa complessiva e tara) uguale o superiore a 180.

I veicoli che possiedano simultaneamente questi tre requisiti non potranno essere considerati ai fini fiscali come autocarri, con la conseguenza di non poter usufruire del relativo regime di totale deducibilità dei costi.

Ai fini delle imposte sui redditi per una impresa i costi degli autoveicoli sono considerati parzialmente deducibili in due casi:

1 – in caso di veicoli assegnati ai propri dipendenti in fringe benefit

2 – in caso di veicoli a disposizione non assegnati (cd “pool”)

Autoveicoli assegnati in fringe benefit
Le spese ed ogni altro componente negativo, relativi all’utilizzo di autoveicoli dati in uso promiscuo (c.d. fringe benefit) ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70%.

I costi sostenuti dall’impresa sono tutte le spese sostenute per il possesso e l’uso dell’auto; a titolo esemplificativo i costi per carburante e lubrificante, le spese per manutenzione e riparazione, tassa di proprietà, assicurazione, accessori ecc…

Affinché si rientri in tale fattispecie, è obbligatorio che il dipendente sia assoggettato a tassazione sulla quota di uso privato del mezzo, al netto di eventuali riaddebiti da parte del datore di lavoro.

L’assegnazione di un autoveicolo in uso promiscuo (ossia non per soli scopi lavorativi) ad un dipendente per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) determina per lo stesso l’attribuzione di un reddito in natura. Il calcolo di tale reddito non viene effettuato in misura analitica, ma tramite una presunzione di utilizzo del mezzo al 70% per attività lavorativa e al 30% per uso privato.

La quota relativa all’uso privato così determinata in maniera forfettaria, costituisce reddito per il dipendente; il calcolo di tale reddito viene effettuato applicando al costo chilometrico del veicolo, desunto dalle tabelle ACI, una percorrenza di 4.500 km./anno, pari al 30% di 15.000 km./anno, che è considerata la percorrenza media di riferimento.

L’importo di cui sopra viene ridotto (fino al massimo del totale azzeramento) della quota di costo eventualmente riaddebitata dall’azienda al proprio dipendente.

Autoveicoli non assegnati (pool)
Tutte le spese e gli altri componenti negativi, sia di acquisto che di impiego, relativi ai mezzi di trasporto possono essere dedotti nella misura del 20% , relativamente a quei veicoli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa, e non risultano assegnati in fringe benefit a dipendenti. Nel caso di veicoli in noleggio, la suddetta percentuale di deducibilità si applica:

1 – sulla quota finanziaria, fino ad un limite di Euro/anno 3.615 (autovetture), 775 (motocicli) o 413 (ciclomotori);

2 – sulla quota servizi, senza limiti di importo.

Esercenti arti e professioni
Il trattamento fiscale è lo stesso previsto per le auto a disposizione non assegnate, ossia:
Deducibilità al 20%, della quota finanziaria, con il limite di 3.615/775/413 Euro per anno (a seconda che si tratti di autoveicoli; motocicli o ciclomotori), deducibilità al 20%, della quota servizi, senza limiti di importo. Questo regime si applica a:

1 Artisti
2 Liberi professionisti
3 Soci di società di persone

Con il limite di un veicolo a testa; I costi relativi ad ulteriori veicoli risultano del tutto indeducibili, eccetto il caso (rarissimo) di assegnazioni in fringe benefit a dipendenti.

Agenti e rappresentanti
Si intendono quali “agenti e rappresentanti di commercio” coloro i quali sono iscritti con tale qualifica sia alla C.C.I.A.A. che all’Enasarco, pertanto non i semplici “procacciatori d’affari”, che rientrano nella categoria dei liberi professionisti.

Il regime applicato è un ibrido fra quello dei veicoli strumentali per destinazione e quello dei veicoli in “pool”; la norma prevede infatti una presunzione di utilizzo all’80% per attività lavorativa e al 20% per uso privato.

La deduzione ammessa è pertanto pari all’80% dei costi sostenuti, con i seguenti dettagli per quanto riguarda i canoni di noleggio:
la quota finanziaria è deducibile per l’80%, fino al limite di 5.165/775/413 Euro annui; la quota servizi è deducibile per l’80% del suo importo, senza limiti.

I canoni di noleggio e gli altri oneri accessori sono considerate prestazioni di servizi e come tale valgono le disposizioni generali previste dalla normativa IVA vigente.

Le casistiche di utilizzo sono le stesse viste ai fini della deducibilità dei costi; a fronte delle differenti fattispecie, risulta ovviamente un differente regime di detraibilità dell’IVA corrisposta sui costi di noleggio.

La percentuale di detrazione è pari al 40% in caso di esercenti arti e professioni, auto non assegnate, e auto in uso promiscuo, ed è pari al 100%, in caso di uso strumentale e per agenti e rappresentanti (fatto salvo il principio generale dell’inerenza all’attività di impresa).

Si tratta dei veicoli immatricolati a “uso pubblicitario” con un allestimento fisso pubblicitario. Non sono considerati veicoli pubblicitari, da un punto di vista fiscale, quelli sui quali vengono apposte scritte o serigrafie pubblicitarie.
Le scritte pubblicitarie non modificano né il regime dei costi deducibili né il regime di recuperabilità dell’IVA nei confronti dei predetti automezzi.

Il pagamento a titolo di anticipo canoni, indicato in contratto come anticipo, costituisce un anticipo della sola quota finanziaria dei canoni.
Deve essere fatturato con IVA ordinaria per i Clienti italiani, senza IVA per i Clienti esteri e non deve essere restituito a fine contratto.

Il pagamento del deposito cauzionale è un importo versato dal Cliente a titolo di garanzia. Deve essere fatturato senza l’applicazione dell’IVA e sarà restituito al termine del contratto, al netto di eventuali pendenze contrattuali.

Il contratto di noleggio sottoscritto dal Cliente si configura come un contratto di locazione e non di “leasing finanziario”: al contrario di quest’ultimo, la locazione non è finalizzata a finanziare la somma dovuta per l’acquisto dell’autoveicolo, ma a permettere il godimento del bene stesso al contraente, senza che egli debba acquistarlo.

La durata contrattuale del rapporto può essere modificata per intervenuti accordi fra le parti e non è previsto il riscatto del bene al termine del periodo di locazione. Inoltre il concedente garantisce anche la fornitura di servizi ulteriori (manutenzione, bollo e assicurazione).

In particolare, per quanto riguarda la scomposizione tra canone finanziario e canone operativo, il primo identifica la somma da attribuirsi al costo del canone “puro” di noleggio, mentre il secondo, al di là della traduzione letterale del termine, costituisce il costo dei servizi accessori.

In conclusione, non avendo il contratto natura di finanziamento, nel canone finanziario non esiste né una quota capitale, né una quota interessi da poter scorporare ai fini IRAP e da indicare in nota Integrativa.