Ai fini delle imposte sui redditi per una impresa i costi degli autoveicoli sono considerati parzialmente deducibili in due casi:
1 – in caso di veicoli assegnati ai propri dipendenti in fringe benefit
2 – in caso di veicoli a disposizione non assegnati (cd “pool”)
Autoveicoli assegnati in fringe benefit
Le spese ed ogni altro componente negativo, relativi all’utilizzo di autoveicoli dati in uso promiscuo (c.d. fringe benefit) ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70%.
I costi sostenuti dall’impresa sono tutte le spese sostenute per il possesso e l’uso dell’auto; a titolo esemplificativo i costi per carburante e lubrificante, le spese per manutenzione e riparazione, tassa di proprietà, assicurazione, accessori ecc…
Affinché si rientri in tale fattispecie, è obbligatorio che il dipendente sia assoggettato a tassazione sulla quota di uso privato del mezzo, al netto di eventuali riaddebiti da parte del datore di lavoro.
L’assegnazione di un autoveicolo in uso promiscuo (ossia non per soli scopi lavorativi) ad un dipendente per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) determina per lo stesso l’attribuzione di un reddito in natura. Il calcolo di tale reddito non viene effettuato in misura analitica, ma tramite una presunzione di utilizzo del mezzo al 70% per attività lavorativa e al 30% per uso privato.
La quota relativa all’uso privato così determinata in maniera forfettaria, costituisce reddito per il dipendente; il calcolo di tale reddito viene effettuato applicando al costo chilometrico del veicolo, desunto dalle tabelle ACI, una percorrenza di 4.500 km./anno, pari al 30% di 15.000 km./anno, che è considerata la percorrenza media di riferimento.
L’importo di cui sopra viene ridotto (fino al massimo del totale azzeramento) della quota di costo eventualmente riaddebitata dall’azienda al proprio dipendente.
Autoveicoli non assegnati (pool)
Tutte le spese e gli altri componenti negativi, sia di acquisto che di impiego, relativi ai mezzi di trasporto possono essere dedotti nella misura del 20% , relativamente a quei veicoli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa, e non risultano assegnati in fringe benefit a dipendenti. Nel caso di veicoli in noleggio, la suddetta percentuale di deducibilità si applica:
1 – sulla quota finanziaria, fino ad un limite di Euro/anno 3.615 (autovetture), 775 (motocicli) o 413 (ciclomotori);
2 – sulla quota servizi, senza limiti di importo.